Codice di autoregolamentazione

Codice di autoregolamentazione per la propaganda elettorale

“GF Editore”, in qualità di editore della testata telematica Area C quotidiano, in autonomia e in esecuzione delle leggi vigenti e dei regolamenti per la raccolta di propaganda elettorale per le elezioni europee e amministrative 2024, ha approvato il seguente codice di autoregolamentazione.
Nei trenta giorni consentiti dalla legge 10/12/1993 n. 515 e della successiva Legge 22/02/2000 n. 28, “GF Editore” raccoglierà inserzioni elettorali da pubblicare sulla propria testata telematica, secondo le regole sotto indicate.
Le inserzioni di propaganda elettorale dovranno essere relative a:
a) Annunci di comizi, conferenze e comunicati elettorali;
b) Presentazioni dei programmi elettorali, delle liste, dei singoli candidati;
c) Pubblicazioni di dibattito tra candidati o di interventi pubblici.
La richiesta di inserzione elettorale dovrà essere inviata, entro 48 ore dalla pubblicazione, tramite posta elettronica all’indirizzo redazione@area-c.it
Il materiale dovrà essere inviato già pronto per la pubblicazione in formato elettronico all’indirizzo redazione@area-c.it
“GF Editore” offre la possibilità di scegliere posizione e dimensione del banner elettorale e la durata di pubblicazione sulla testata telematica. I relativi costi sono contenuti nel tariffario stabilito dall’associazione.
Tutte le inserzioni dovranno recare la seguente dicitura: “PROPAGANDA ELETTORALE” e
nei testi degli avvisi pubblicitari dovrà apparire il “COMMITTENTE RESPONSABILE (persona
fisica) ai sensi della legge 10/12/93 n. 515, art. 3, comma 2.
Gli ordini, ai sensi della legge 10/12/93 n. 515, art. 3 dovranno essere disposti e firmati da:
a) I segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, previa la loro identificazione ed attestazione della qualifica;
b) I candidati o loro mandatari.
Qualora il committente della propaganda elettorale a favore di uno o più candidati fosse un gruppo, un’organizzazione, un’associazione di categoria, un movimento, un partito, etc., occorrerà la preventiva autorizzazione scritta del candidato o del suo mandatario.
La fattura sarà emessa a favore di:
a) Segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda;
b) Candidati o loro mandatari;
c) Organizzazione/associazione di categoria, etc., previa autorizzazione, come sopra indicato.
“GF Editore” rifiuterà richieste di propaganda elettorale da parte di enti della Pubblica
amministrazione (come da art. 5 legge 10/12/93 n.515).
Per tutto quanto non meglio specificato si farà riferimento alla normativa vigente.