Scuola, il docente di sostegno non può fare supplenze

La nota ministeriale 9839 dell’8 novembre 2010 stabilisce “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno. Salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. Dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali. “Il ruolo del docente di sostegno è quello di contitolare della classe nelle attività didattiche. Ma la cui funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile, dovendo proseguire tale funzione anche in caso di assenza del docente curricolare”.

Utilizzare dunque l’insegnante di sostegno per effettuare supplenze. Oltre a costituire inadempimento contrattuale. Comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito. Ai danni dell’alunno disabile affidatogli. Infatti il suo utilizzo nelle ore di supplenza modifica il ruolo per il quale è nominato diventando per quelle ore docente curriculare. E quindi costretto ad interrompere il lavoro di inclusione.Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe. Interrompendo in tal modo di fatto il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo. Ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo. Diventando per quelle ore docente curriculare e quindi interrompendo il lavoro di inclusione. oggiscuola.com