Contributi artigiani commercianti e autonomi, ecco il vademecum dei Consulenti del lavoro
Il sito web dei Consulenti del Lavoro, come sempre attento alle problematiche dei lavoratori, pubblica istruzioni utili per illustrare i contributi dovuti da artigiani, commercianti e autonomi. Riepiloghiamo qui le informazioni fornite. Secondo la circolare 52/2023 dell’Inps, il quadro RR del modello “Redditi 2023-PF” deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS. Con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2022, i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”. Con la suddetta circolare n. 52/2023 l’Inps riferisce anche circa le modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel 2023, chiarendo che quelli dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 31 luglio dello stesso anno, visto che il 30 luglio 2023 cade di domenica – per chi si avvale della possibilità di rateazione – per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2022 e primo acconto per l’anno 2023 ed entro il 30 novembre 2023 per il secondo acconto 2023. I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio 2023 e il 31 luglio 2023 (saldo 2022 e primo acconto 2023) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:”API” (artigiani), “CPI” (commercianti) e “DPPI” nel caso dei liberi professionisti. Nel documento di prassi si possono trovare maggiori informazioni anche sulle rateazioni e compensazioni.
“I Consulenti del Lavoro – dice il presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone dell’Ordine Carlo Martufi – sono a disposizione di tutte le categorie di lavoratori, l’ informazione su tematiche spesso di complessa comprensione per i non addetti ai lavori può essere un utile strumento per rendere partecipi i cittadini delle vicende legate a questo ambito”.
Redazione Digital