Liberi professionisti non tenuti al pagamento Inps, importante risultato avvocato di Arce
Ingegneri, architetti e avvocati non sono tenuti al pagamento dei relativi contributi. Lo ha deciso il Tribunale di Cassino accogliendo in toto le motivazioni dell’Avv. Emanuele Doria.
I liberi professionisti, iscritti nel relativo albo professionale, come Ingeneri, Architetti e Avvocati non possono essere iscritti d’ufficio alla Gestione Separata INPS. Non sono, pertanto, tenuti al pagamento della relativa contribuzione.
Questo il principio che si evince dalla sentenza n. 164 del 22 febbraio 2021.
Il Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, nella persona della Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi, accogliendo il ricorso promosso dall’avvocato Emanuele Doria nell’interesse di un Ingegnere:
- ha annullato l’intimazione INPS con cui era stato chiesto il pagamento di oltre € 7.500,00 a titolo di contributi per Gestione Separa relativi all’anno 2013;
- ha dichiarato non dovute dallo stesso Ingegnere le somme pretese dall’INPS come contributi relativi alla Gestione Separata sia per l’anno 2013 che per gli anni successivi;
- ha condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 3.550,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice ha integralmente accolto le motivazioni formulate dall’avvocato Emanuele Doria.
La normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 2, comma 26, della L. 335/95 e dalla successiva norma di interpretazione autentica: art. 12, comma 18 D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011.
Da tale complesso normativo emerge che i soggetti tenuti ad iscriversi alla Gestione separata sono, tra l’altro, i professionisti che svolgono attività il cui esercizio: (A) non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali; (B) ovvero attività non soggette al versamento contributivo alle Casse previdenziali professionali.
La legge non parla di quale tipo di contribuzione, pertanto è sufficiente il pagamento del contributo integrativo ad escludere l’obbligo di iscrizione nella Gestione Separata.
Inoltre il Tribunale di Cassino, su eccezione dell’Avv. Emanuele Doria, ha precisato come, in ogni caso, la pretesa INPS fosse prescritta, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione, che decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi (non dal momento successivo della dichiarazione dei redditi, come erroneamente sostenuto da INPS).
La pronuncia in commento è assolutamente degna di nota in quanto, “nel merito”, si pone “coraggiosamente” controcorrente rispetto all’orientamento in materia della Suprema Corte di Cassazione.
Redazione Digital